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Il punto sul rientro dei capitaliLo scudo fiscaleLa normativa è rappresentata dal D.L. n. 350 del 25.9.2001 convertito con legge n. 409 del 23.11.2001 e nel merito è intervenuta la seguente documentazione di riferimento:
Riteniamo che con le circolari sopra indicate il quadro sia sufficientemente chiaro, ancorché rimanga da chiarire il trattamento da riservare agli immobili posseduti all’estero per i quali si può ipotizzare:
E questo oltre che essere estremamente importante e anche difficilmente ripetibile. La tendenza, anche da parte del sistema bancario, e’ quella di avvalersi delle società fiduciarie più avvezze alla riservatezza rispetto ai funzionari bancari.
Resta da dire che per la prima volta nel nostro paese interviene un condono, perché di questo si tratta, senza che il condonato rimpatriante abbia nessun tipo di rapporto con organi dell’amministrazione finanziaria. La proroga sembra ormai certa visto l’interesse suscitato, nonostante l’ostruzionismo di qualche intermediario estero. Per ulteriori informazioni, contattare: |
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