Scudo Fiscale

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Il punto sul rientro dei capitali

Lo scudo fiscale

La normativa è rappresentata dal D.L. n. 350 del 25.9.2001 convertito con legge n. 409 del 23.11.2001 e nel merito è intervenuta la seguente documentazione di riferimento:

  1. Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2001 con le eventuali sottoscrizioni degli speciali BTp
  2. Gli importi per convertire in euro i capitali all'estero
  3. Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 85-E del 1° ottobre 2001
  4. Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 1° ottobre 2001
  5. Risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 143-E del 1° ottobre 2001
  6. La Circolare n. 99-E dell'Agenzia delle Entrate
  7. Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate alla circolare n.99-E
  8. La circolare n. 101-E con i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate
  9. Documentazione Circolare n. 9 del 30 gennaio 2002
  10. La circolare Abi sullo scudo fiscale
  11. Assofiduciaria – com. 100/2001 del 7 dicembre 2001(parte 1)
  12. Assofiduciaria – com. 100/2001 del 7 dicembre 2001(parte 2)
  13. Le istruzioni UIC RV n. 2001-1 del 16 ottobre 2001
  14. I modelli per la dichiarazione riservata
  15. Le istruzioni per compilare i quadri
  16. La Circolare n. 24-E dell'Agenzia delle Entrate (13 marzo 2002) 

 

Riteniamo che con le circolari sopra indicate il quadro sia sufficientemente chiaro, ancorché rimanga da chiarire il trattamento da riservare agli immobili posseduti all’estero per i quali si può ipotizzare:

 

  1. La regolarizzazione degli stessi

     

  2. Nessuna regolarizzazione ove i fondi per acquistarli siano stati, a suo tempo, oggetto di monitoraggio fiscale e, ove si riconosca che gli stessi immobili, in quanto produttivi di reddito nel paese ove sono ubicati, non andavano indicati nel quadro RW.

     

  3. Rimpatrio degli stessi mediante intestazione dell’immobile ad una società fiduciaria italiana, quale intermediario autorizzato al rimpatrio.
    Dal momento che costituisce rimpatrio l’intestazione di beni mobili (attività finanziarie) alla società fiduciaria, nonostante le stesse attività permangano all’estero, la soluzione del rimpatrio potrebbe essere adottata anche per gli immobili. Attendiamo conferma.

 

E questo oltre che essere estremamente importante e anche difficilmente ripetibile.

La tendenza, anche da parte del sistema bancario, e’ quella di avvalersi delle società fiduciarie più avvezze alla riservatezza rispetto ai funzionari bancari.

 

Resta da dire che per la prima volta nel nostro paese interviene un condono, perché di questo si tratta, senza che il condonato rimpatriante abbia nessun tipo di rapporto con organi dell’amministrazione finanziaria.

La proroga sembra ormai certa visto l’interesse suscitato, nonostante l’ostruzionismo di qualche intermediario estero.


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